Contratto a Progetto: di cosa si tratta e quali eccezioni sono previste

Contratto a progetto

Il contratto a progetto non esiste più: introdotto nel 2003 dalla legge Biagi, la sua esistenza ha di poco superato i 10 anni. Era il 2015, infatti, quando il Jobs Act abrogava il contratto di lavoro a progetto; a sfavorire questa tipologia contrattuale ha concorso il fatto che – essendo il frutto di una trattativa tra datore di lavoro e lavoratore, sovente quest’ultimo si ritrovava con meno potere di negoziazione rispetto al primo. Allo stesso modo, l’assenza di un contratto nazionale e di un sindacato nell’atto di contrattazione, potevano portare a favorire condizioni di precariati a danno dei lavoratori. 

Ma per chi fosse curioso e volesse conoscere più da vicino questa forma di lavoro parasubordinato, o si stesse semplicemente chiedendo come funziona un contratto a progetto, ecco un articolo che affronta il tema!

Contratto a progetto: una definizione

Per chi si fosse imbattuto per la prima volta in questa forma contrattuale, ecco di cosa si tratta: è un contratto riconducibile allo svolgimento di uno o più progetti specifici, programmi di lavoro, o fasi di esso, che può essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione.

Chi poteva riguardare? Potenzialmente tutti i lavoratori, per tutti i settori e le attività, ad esclusione di agenti e rappresentanti di commercio, persone che esercitano professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione ad un albo, personalità amministrative e di controllo, partecipanti a collegi e commissioni, lavoratori over 65, atleti che svolgono prestazioni sportive in autonomia, rapporti con la pubblica amministrazione.

Il fac simile di un contratto di lavoro a progetto, in forma scritta, doveva sicuramente includere:

  1. Durata della prestazione di lavoro: obbligatorio specificare se si tratti di contratto a progetto a tempo determinato o determinabile; 
  2. Contenuto del progetto o della fase in cui il lavoratore si trova coinvolto; 
  3. Forme di coordinamento tra lavoratore e committente; 
  4. Retribuzione: mensile, o criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità dei pagamenti o dei rimborsi spese;
  5. Tutele sulla salute e sicurezza del collaboratore.

La fine del contratto a progetto coincide la realizzazione del progetto stesso, del programma, o della fase che ha visto la partecipazione del lavoratore.

Contratti di collaborazione di natura diversa

Esistono forme di collaborazione lavorativa simili al contratto a progetto, ma la cui disciplina differisce in modo sostanziale: parliamo dei contratti co.co.co e mini co.co.co.

  • Il contratto co.co.co (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) inerisce a quei lavoratori che rappresentano una categoria intermedia tra lavoro autonomo e dipendente: per questo si definisce parasubordinato. I lavoratori di questo genere sono inseriti nell’organizzazione dell’azienda, e sono caratterizzati da autonomia, potere di coordinamento, personalità della prestazione e contenuto artistico – professionale, e infine continuità nello svolgimento.
  • Il contratto mini co.co.co: in questo caso, parliamo di collaborazioni occasionali. Non è ivi prevista la continuità temporale e la coordinazione del rapporto. La durata deve essere inferiore ai 30 giorni, e la retribuzione non deve superare i 5000 euro nell’anno solare, a favore di un unico committente. Non è richiesta alcuna iscrizione ad un albo, né la partita IVA.

Nuovi contratti a progetto: le eccezioni

Quali eccezioni hanno permesso di stipulare contratti a progetto dopo il 2016? Vediamole insieme!

  • Accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che prevedano discipline specifiche per il trattamento economico e normativo, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
  • Collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • Attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • Collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti ufficialmente dal CONI.

In caso si verificassero queste eccezioni, ecco alcune utili informazioni da tenere a mente: le lavoratrici con contratto a progetto hanno diritto ad un’indennità di maternità che ammonta all’80% del salario complessivamente ricevuto nei 365 giorni precedenti all’inizio del periodo di maternità. Per il versamento dei contributi, i lavoratori parasubordinati devono iscriversi alla Gestione separata INPS; la tassazione invece prevede  ritenute sui compensi dei collaboratori in base a quando vengono erogati i compensi stessi, considerando che il committente non è obbligato a corrispondere la retribuzione mensilmente.

Contratto a progetto e TFR: un binomio impossibile? In teoria la liquidazione non è prevista, ma in alcuni casi specifici è contemplato che richiedano una somma di “simil TFR”.


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