Contratto di apprendistato: pro e contro per l’azienda

Apprendistato pro e contro per le aziende

Il contratto di apprendistato è un rapporto che prevede un periodo di formazione iniziale, al termine del quale, in accordo tra le parti, si trasforma in contratto a tempo indeterminato; può essere siglato con un giovane entro i 29 anni, oppure disoccupato, percettore di Naspi, Asdi, DisColl o in mobilità. 

Fornito questo preliminare inquadramento, arriviamo al cuore del nostro articolo! Contratto di lavoro di apprendistato: conosciamolo meglio e entriamo nel dettaglio per identificare i suoi pro e contro. Per il datore di lavoro, è meglio apprendistato o contratto a tempo determinato? Ci arriviamo subito!

Qualche considerazione iniziale sul contratto di apprendistato

Aggiungiamo al nostro ripasso le tipologie di contratto di apprendistato previste dalla Legge: 

  • Contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionali; 
  • Contratto di Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
  • Contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Utile anche ricordare, riguardo alla domanda su quanti contratti di apprendistato si possono attivare e le condizioni per attivarlo, il datore di lavoro che occupa fino a 9 dipendenti non può superare rapporto numerico di 1 a 1, ossia un apprendista per un lavoratore qualificato o specializzato; invece, il datore di lavoro che occupa oltre 9 dipendenti può assumere 2 apprendisti ogni 3 dipendenti qualificati o specializzati.

La durata di un contratto di apprendistato professionalizzante varia sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria e non può essere superiore a 3 anni. Fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano (ad esempio orafi o falegnami), per cui la durata può essere estesa fino a 5 anni. Dunque il periodo di validità di questa modalità contrattuale dipende dal settore di inserimento della risorsa.

I pro dell’apprendistato

Un notevole argomento a favore dell’apprendistato giunge dalla Legge di Bilancio 2021, che prescrive che i datori di lavoro privati che assumono, a tempo indeterminato e a sei mesi dall’acquisizione del titolo giovani entro il trentesimo anno di età che abbiano svolto presso di loro l’apprendistato, abbiano diritto all’esonero contributivo totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L’esonero può raggiungere un massimo di 3000 euro annui, per 36 mesi. 

Un ulteriore vantaggio normativo risiede nell’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti; inoltre, la contrattazione collettiva prevede l’applicazione di un inquadramento inferiore rispetto al livello finale dell’apprendista, con conseguente risparmio economico per il datore di lavoro.

Sai che le spese sostenute per gli apprendisti non rientrano nella base imponibile ai fini del calcolo dell’IRAP? Questo costituisce senza ombra di dubbio un ulteriore pro per l’azienda!

Se l’apprendista inserito in azienda non dovesse rispecchiare totalmente le aspettative del datore di lavoro, il licenziamento è possibile? Sì, il datore di lavoro può recedere dal contratto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo, ma solo una volta terminato il periodo di formazione, quindi alla scadenza del contratto.

I contro dell’apprendistato

Il contratto di apprendistato non ha degli specifici aspetti contro al suo utilizzo, ma è meglio scandagliare alcune sfaccettature di questo rapporto, per accertarsi di aver scelto in modo ponderato.

Per quanto concerne le dimissioni dell’apprendista, possono avvenire senza alcuna motivazione né preavviso durante il periodo di prova: basterà inoltrare una comunicazione scritta al datore di lavoro; se invece la situazione si presenta durante il periodo formativo: l’apprendista può dimettersi senza alcuna motivazione, ma dovrà rispettare i termini di preavviso del CCNL cui fa riferimento.

Il recesso è esercitabile soltanto al termine del periodo formativo, e solo nel giorno coincidente con il termine del periodo di apprendistato, con preavviso ma senza obbligo di motivazione.

A differenza del contratto di tirocinio, chi sta prendendo parte a un percorso di apprendistato matura le ferie come tutti i dipendenti assunti; il numero di ferie, e permessi spettanti sono stabiliti dal CCNL.

Degno di nota, anche il fatto che in caso di malattia o altra ragione involontaria di sospensione dell’apprendistato che vada oltre i 30 giorni, l’apprendista ha il diritto di prolungare il suo periodo di formazione.

FAQ più comuni e utili sul contratto di apprendistato

  • Cosa ne è della possibilità di siglare un contratto di apprendistato con una risorsa precedentemente inquadrata altrove con un contratto a tempo determinato? Ovviamente è possibile, se il datore di lavoro ritiene che sia la scelta giusta per formare la risorsa! 
  • Contratto di apprendistato a tempo determinato, esiste? Occorre segnalare che alcune regioni e province autonome hanno definito, in sinergia con la contrattazione collettiva nazionale, specifiche modalità di apprendistato a tempo determinato, per le attività stagionali. 
  • Il datore di lavoro può stabilire la retribuzione o lo stipendio dell’apprendista? Sì, e in modo graduale e in misura percentuale rispetto alla anzianità di servizio: questo perché è previsto che  il suo inquadramento sia un paio di livelli sotto quelli stabiliti dal CCNL.
  • Il contratto di apprendistato quindi è una formula contrattuale estremamente strategica per i datori di lavoro che desiderano formare una risorsa sul campo, trasmettendogli conoscenze e competenze che possono essere acquisite solo con la pratica.

Se vuoi discuterne con noi, noi non vediamo l’ora: se l’argomento è l’occupazione giovanile, le formule strategiche per il business, o le opzioni in somministrazione di lavoro per l’apprendistato, contattarci ti conviene: saremo lieti di raccontarti tutto quello che c’è da sapere sul contratto di apprendistato, sciogliendo eventuali dubbi e andando in profondità sulla questione.

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