Contratto di Tirocinio: durata, forme e cosa prevede

Contratto di tirocinio

Il primo passo che compie uno studente che sta per completare il suo percorso di studi è intraprendere un tirocinio, o stage. Allo stesso modo, le aziende – tramite una pluralità di iniziative – sono alla costante ricerca di risorse da formare, idealmente per avviarle nel percorso di crescita all’interno dell’impresa. Siglare un contratto di tirocinio è un passo rilevante, per entrambe le parti.

Mettiamo in luce alcuni degli aspetti fondamentali che riguardano questo periodo di formazione per gli studenti!

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Ma cos’è uno stage?

È un periodo di formazione professionale da svolgere all’interno di un  contesto aziendale/professionale, il cui obiettivo è fornire ad un giovane senza particolare  esperienza l’opportunità di maturare competenze in un determinato ambito lavorativo.  

Lo stagista, per il datore di lavoro, non è un dipendente sottopagato senza limiti orari: il percorso all’interno dell’azienda sarà ben definito, attraverso la redazione di un progetto formativo, che include le conoscenze e competenze che il tirocinante acquisirà durante il periodo.

Tipologie di tirocinio

Esistono due tipologie di stage:  

  • curricolare: svolto durante il percorso di studi, per ottenere crediti formativi funzionali al  raggiungimento del titolo di studi;  
  • extra curricolare: svolto dopo la laurea, per completare l’iter formativo. Costituisce l’ingresso preliminare del neolaureato all’interno del mondo del lavoro.

Gli stage sono retribuiti?

Oltre al rimborso spese mi viene riconosciuto uno stipendio? Come  faccio a chiedere all’azienda una remunerazione? Sono queste le prime domande che ci si pone  appena si entra in contatto con questa grande e sfaccettata realtà degli stage. Non trattandosi di  un rapporto di lavoro non vi è un vero e proprio datore di lavoro ma si tratta più di una  collaborazione tra tre parti: il tirocinante, l’ente promotore e il soggetto ospitante. 

Gli stage extracurricolari sono retribuiti, idealmente tra i 300 e gli 800 euro; per quanto riguarda i tirocini curricolari, è a discrezione dell’azienda. Purtroppo non è così semplice, infatti svolgono un ruolo importante in materia di retribuzione degli stage le normative regionali.

Le parti del contratto di tirocinio

Che tipo di contratto di lavoro è previsto? È un documento costituito da una convenzione e da un progetto  formativo. Nella prima parte, ci sono tutti i dati legali relativi ai due soggetti, i nominativi dei tutor e  gli aspetti normativi che regolano il contratto; nella seconda invece, ci sono i dettagli relativi al  percorso formativo dello stagista (durata, progetti, indennità, orari, obblighi, etc).  

Per poter stipulare la convenzione di stage, è necessario che ci siano un ente promotore, cioè una figura  professionale, punto di riferimento sia per l’azienda che per lo stagista, che sottoscriva il contratto  e un tutor, indicato dall’ente promotore, che segua il corretto svolgimento dello stage in azienda,  affiancando lo stagista nella sua esperienza formativa.  

Attualmente, non è possibile fare più di uno stage nella stessa azienda: è invece possibile prorogare, una volta sola, lo stesso stage.

Durata del tirocinio

Questo varia in base alla tipologia scelta da ente promotore e  soggetto ospitante nella fase iniziale che precede l’attivazione. I tirocini formativi e di  orientamento possono avere una durata massima di sei mesi, così come quelli di inserimento e/o re inserimento professionale. Il limite si alza poi a dodici mesi per tutti quei tirocini attivati in favore di  soggetti svantaggiati, fino ad arrivare a ventiquattro mesi per le categorie protette e i disabili. Le  normative regionali prevedono di norma l’istituto di proroga, applicabile solo una volta, a patto  che ci si attenga ai limiti di durata massima previsti dalle varie tipologie di tirocini. 

Qualcosa però si è smosso. Lo scorso 22 ottobre è passata al Parlamento europeo la proposta di “Risoluzione del Parlamento europeo sulla garanzia per i giovani”. Si tratta di un testo attraverso il quale l’organo legislativo dell’UE condanna esplicitamente «la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti», specificando che la gratuità «costituisce una forma di sfruttamento  del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti». 

Certo, la risoluzione non è vincolante, ma è sicuramente un passo importante per tutti gli  studenti, ma non solo, che cercano propria indipendenza e la possibilità di formarsi professionalmente in un contesto aziendale. 

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