In cosa consiste il Decreto Dignità: cos’è e cosa prevede

In cosa consiste il decreto dignità

Era l’estate del 2018, e con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un solo astenuto, il decreto Dignità superava la prova del Senato e diventava legge. I temi di discussione sul tavolo sono stati principalmente lavoro e contratti Oltre a questi, si è discusso anche di scuola, delocalizzazioni e gioco d’azzardo. Nonostante il testo sia rimasto fedele alle volontà ministeriali, alcune modifiche si sono successivamente rese necessarie.

Nonostante siano trascorsi più di due anni dall’entrata in vigore, sembra suscitare ancora molti dubbi. Vediamo allora, più nel dettaglio, in cosa consiste il Decreto Dignità, con un focus particolare sugli ambiti che più ci riguardano: lavoro e azienda.

Decreto Dignità: facciamo chiarezza

Il Decreto Dignità ha nel suo DNA una ferma volontà di contrasto al precariato, al fine di favorire l’occupazione. Un boost alle assunzioni a tempo indeterminato, che salvaguardi il lavoratore e tuteli l’azienda. Vietato assumere a termine? Ovviamente no, ma si auspica che il datore di lavoro scelga questa forma contrattuale in caso di reale necessità. 

Possiamo dunque affermare che il Decreto Dignità sia incentrato sui contratti a termine, ed è insito nel nome del decreto: a voler essere salvaguardato è il diritto, per il lavoratore, alla dignità lavorativa, e conseguentemente a un’occupazione quanto più possibile definitiva. 

E per il lavoro in somministrazione? Sostanzialmente, rimane invariata. A condizione che si adegui alla normativa vigente in ambito di contrattualistica. Ad essere escluse da questa regolamentazione, le attività stagionali, che hanno nella loro natura il termine fissato con la fine della stagione in cui si presta servizio in una determinata attività. 

Novità per i contratti a tempo determinato

Al fine di incentivare i datori di lavoro a scegliere forme contrattuali più stabili, ecco cosa prescrive il Decreto Dignità, decisamente incentrato sulla riduzione dell’utilizzo dei contratti a termine:

  • Durata massima: da 36, i mesi diventano 24.
  • Rinnovi: da cinque, scendono a quattro; sempre rispettando la massima durata di 24 mesi complessivi. 
  • Proroghe: dopo la quarta, il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato. Deve necessariamente riferirsi alla medesima attività lavorativa che ha portato alla stipula del contratto.
  • Causali: obbligatorie, ad eccezione del primo contratto. Questa eccezione può verificarsi qualora il primo contratto abbia un termine massimo di 12 mesi. 
  • Causali ammessi per il rinnovo o proroga di un contratto che superi i 12 mesi
  1. esigenze temporanee e oggettive, che costituiscano un’anomalia nell’ordinaria attività lavorativa; 
  2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 
  3. esigenze correlate e incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
  • Assenso del lavoratore: sempre richiesto. 
  • Contributo addizionale per chi assume a tempo determinato:  aumenta dello 0,5 %. Attualmente pari a 1,4%, l’incremento totale di 1,9% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In soldoni? Un lavoratore con contratto a termine ti costa molto più di un dipendente assunto a tempo indeterminato
  • Licenziamento: se non è  giustificato da un motivo oggettivo o da una giusta causa, l’indennità spettante al lavoratore sale da un minimo di sei mensilità a un massimo di 36! Ed è un’indennità non soggetta a contribuzione, calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Cosa cambia per le aziende che scelgono la somministrazione con il Decreto Dignità

Il Decreto Dignità non ha impattato in modo significativo sul lavoro in somministrazione che, in forza dei principi virtuosi che lo guidano, rimane un’alternativa valida per l’azienda che voglia potenziare il proprio organico.

La riforma ha dunque l’obiettivo di estendere la legislazione del lavoro a termine al contratto di somministrazione. Un limite quantitativo fissato, riportato così come appare nell’articolo 2 del decreto, è “l numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1 gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti”, pena la sanzione di cui si è detto prima.

La somministrazione beneficia ancora di tutti i suoi vantaggi per le aziende. E chi, come noi, si trova a operare nel mercato del lavoro, non può che gioire delle migliori condizioni che si sono prospettate, e si prospetteranno, per i lavoratori italiani. 
Il contrasto della disoccupazione ci riguarda da vicino. Ecco perché vogliamo garantire a chi si appoggerà a Jobtech agenzia per il lavoro per la ricerca delle proprie risorse, e alle risorse stesse, le migliori condizioni lavorative possibili. Se vuoi aprire un dialogo con noi sulle possibilità e opportunità riservate alla tua azienda, contattaci qui!

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