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Chi ha paura della fattura elettronica? Forse ad oggi nessuno, ma quando ne sentimmo parlare all’inizio probabilmente tanti! Dal 1 gennaio 2019, la normativa ha sancito il carattere di obbligatorietà non solo per le operazioni con la pubblica amministrazione, ma anche per quelle tra soggetti con partita IVA, o soggetti privi di essa (siano B2B o B2C). Esistono delle eccezioni, di cui vi parleremo: ma l’obiettivo di questo articolo è sciogliere alcuni nodi su questa modalità di fatturazione!
Cos’è la fattura elettronica?
Domanda forse basica, ma vale la pena rispondere: la fattura elettronica è sempre una fattura, ma differisce da quella cartacea perché va redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone; allo stesso modo, cambia la modalità di trasmissione: il cliente la riceve a mezzo SDI, ovvero sistema di interscambio.
Il codice SDI forse lo conoscete. Serve a verificare se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura. Serve anche a controllare che la partita IVA e il codice fiscale coinvolti siano veramente esistenti. Una volta che i controlli hanno avuto esito positivo, avviene la consegna!
Con la consegna, il mittente riceve una “ricevuta di recapito”, con la data e l’ora di consegna.
Chi è escluso dall’obbligo della fattura elettronica
L’obbligo non vale per i contribuenti minimi, (detti anche “di vantaggio”, commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011) e per i forfettari (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015), che però le potranno ricevere. Non è poi consentito emettere fattura elettronica a un soggetto, impresa o persona fisica non residente in Italia: è però obbligatorio emettere comunicazione di dati, in caso di transizioni con l’estero. In caso a un soggetto escluso dall’obbligo venga fatta richiesta, può rifiutarsi.
Se la fatturazione non va a buon fine, cosa succede?
Questa è una delle questioni più preoccupanti! Ma rispondiamo subito: Se la fattura elettronica viene respinta dal Sistema di Interscambio Sdi, il Sistema genera un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall’invio stesso.
A questo punto, la fattura si considera “non emessa”, e le opzioni per il mittente sono:
- procedere, entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto, a un nuovo invio della fattura, con stesso numero e data;
- emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a SdI) onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”.
Si consiglia di trasmettere la fattura al Sistema Sdi 5 giorni prima della fine del mese, o del trimestre, per evitare di incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche IVA.
Gli elementi obbligatori che servono per la fattura elettronica
- Data di emissione del documento;
- Numero progressivo della fattura (che la identifichi in modo univoco);
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell’eventuale rappresentante fiscale. Nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- Numero di partita Iva del cedente/prestatore;
- Numero di partita Iva del cessionario/committente
- Numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
- Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
- Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- Aliquota Iva, ammontare dell’imponibile e dell’imposta con arrotondamento al centesimo di euro;
- Annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Qualche informazione da tenere a mente
- Ogni fattura elettronica trasmessa deve essere firmata dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. La firma è necessaria!
- Gli strumenti software con cui inviare e-fatture sono tantissimi, per FatturaPA, B2B E B2C! Puoi utilizzare un gestionale, per la conservazione sostitutiva.
- I vantaggi: riduzione dei costi, riduzione del tempo di consultazione e ricerca fatture e del rischio di perdita di fatture, permette di ottimizzare le spese di gestione dell’azienda e i rapporti con l’agenzia delle entrate.
- È obbligatoria: utilizzarla non è un optional, ricordiamo i casi di cui prima, tra imprese verso le PA.
- Annullare una fattura elettronica? Impossibile: l’unico modo per apportare correzioni è l’emissione di una nota di variazione.
- Se sei riuscito a mantenere la puntualità… Continua a farlo! Se ti capiterà di inviarla in ritardo, potrai vederti applicata la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
- Regime forfettario? Non è obbligatoria, ma consigliata.
Ricordiamo che il portale web “Fatture e corrispettivi”, dell’agenzia delle entrate, facilita l’accesso ai servizi di predisposizione, trasmissione, consultazione e conservazione delle fatture elettroniche!
Il web pullula di esempi di fatture elettroniche e – nonostante in Jobtech siamo affascinati da tutto ciò che riguardi la tecnologia – i nostri servizi per le aziende sono improntati alla gestione delle risorse umane; se vuoi discutere con noi di figure appartenenti alla sfera della contabilità, ti suggeriamo di visitare il nostro portale contabili.it e contattarci per discutere delle figure necessarie!
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