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Essere in regola con le retribuzioni dei dipendenti non è solo un cruccio, ma una necessità per tutti i datori di lavoro che intendono garantire trattamenti equi ai lavoratori; allo stesso modo, per evitare brutte sorprese è necessario conoscere in modo dettagliato ogni forma di contratto di lavoro, anche quelle che esulino dalle più utilizzate!
Ecco perché oggi parliamo proprio di lavoro occasionale di tipo accessorio: cos’è, cosa ha a che fare con i voucher e quali potrebbero essere i vantaggi per l’imprenditore sono solo alcuni degli argomenti che andremo a toccare. Condividere conoscenza sul mondo del lavoro per noi è fondamentale, quindi addentriamoci nell’argomento!
Lavoro occasionale di tipo accessorio: definiamolo!
Non escludiamo che per qualcuno sia la primissima volta che sente parlare di “Lavoro occasionale di tipo accessorio”, quindi proponiamo ai nostri lettori una preliminare definizione: si tratta di una tipologia di attività lavorativa, disciplinata del decreto leg.vo n. 276/2003 e successive modificazioni.
Ha per oggetti quelle attività lavorative occasionali e accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. L’obiettivo di questa regolamentazione è garantire la massima legalità al datore di lavoro che benefici di queste prestazioni, e assicurare al lavoratore la possibilità d’integrare il proprio reddito, tramite l’esenzione di ogni imposizione fiscale e la non incisione sullo stato di disoccupato o inoccupato (quindi non incide sulla Naspi, in caso ve lo steste chiedendo).
La disciplina prevista dallo Stato italiano
Nonostante l’obiettivo di questa regolamentazione sia quello di agevolare datori di lavoro e lavoratori, non è esente da disciplina (e noi non possiamo che esserne felici!). Ecco alcune regole da tenere a mente in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio:
- I contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5mila euro netti;
- il limite economico scende a 2.500 euro annui per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;
- per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro;
- per l’attivazione di contratti di questo genere la modalità è semplificata, completamente tracciabile ed esclusivamente telematica, attraverso la piattaforma INPS.
Scopriamo come retribuire queste prestazioni in modo corretto
Prima di tutto, è bene che i datori di lavoro sappiano che il compenso orario minimo è di 9 euro netti (12,37 euro lordi) e non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Non è inoltre prevista una transazione diretta tra prestatore e utilizzatore; l’utilizzatore, infatti, dovrà versare le somme utilizzabili attraverso la piattaforma dell’INPS.
Il committente, ovvero il datore di lavoro, deve essere a conoscenza del fatto che – nel caso specifico di mancato rispetto dei limiti economici annuali o della durata complessiva della prestazione con superamento delle 280 ore – salvo che per le pubbliche amministrazioni, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Diritti e tutele previsti per il lavoro occasionale accessorio
- L’utilizzatore ha il divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero ciò che un tempo era il contratto a progetto;
- il mondo dell’agricoltura ha le sue regole: infatti, le imprese agricole possono utilizzare questi contratti solo nel caso di studenti under25, pensionati, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (condizione che necessitano però di autocertificazione, da parte del prestatore, al momento della registrazione alla piattaforma informatica);
- anche nel caso di edilizia e affini, cambia qualcosa: non possono essere utilizzati questi contratti da parte d’imprese edili, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- divieto stringente anche nel caso di appalti di opere o dei servizi.
Quali sono le novità in arrivo con la Legge di Bilancio 2022?
Il Decreto Fiscale connesso alla Legge di Bilancio sembra avere la finalità di regolamentare ulteriormente il lavoro occasionale di tipo accessorio, per evitare comportamenti scorretti sia da parte degli utilizzatori che dei prestatori.
A questo proposito, l’elasticità di questa modalità di lavoro si riduce sensibilmente: il Senato ha introdotto una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente sul territorio, che deve avvenire da parte del committente via sms o posta elettronica.
Facsimile del contratto di Lavoro Occasionale Accessorio
Se sei già arrivato al punto di stipulare un contratto di lavoro occasionale accessorio, è opportuno che tu sia un possesso di un facsimile per redigere l’accordo in modo corretto. Te ne proponiamo uno, e ricorda di allegare la Dichiarazione del Prestatore sui Compensi di Lavoro Occasionale nell’Anno.
Accordo di prestazione di lavoro occasionale accessorio
tra
La ditta/Il professionista ______________, con sede a ______________ in ______________ C.F. ______________ P.IVA ______________ nel prosieguo, per brevità, anche “il Committente”
e
il/la Sig./ra ______________ nato/a a ______________ il gg/mm/aaaa e residente a ______________ in______________ C.F.______________ nel prosieguo, per brevità, anche “il Prestatore”,
Si conviene e stipula quanto segue
1. Il Committente conferisce al Prestatore l’incarico di svolgere la seguente attività: ______________
2. Le parti intendono inquadrare le prestazioni oggetto del presente incarico come lavoro occasionale, dunque saltuario e non continuativo, ai sensi dell’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
3. Il Prestatore afferma di non superare il limite annuo di euro 5.000 per effetto del cumulo dei compensi derivanti dal presente e da altri incarichi di lavoro occasionale, come da allegata dichiarazione dettagliata.
4. La prestazione avrà inizio con il giorno ___ per terminare inderogabilmente il giorno ___, per un totale di ore pari a: ___
oppure
La prestazione avrà inizio con il giorno ___. per un’entità complessiva di ___ ore da espletarsi nei seguenti periodi: ______________
Eventuali variazioni, d’accordo tra le parti ovvero determinate da oggettiva impossibilità sopravvenuta di completamento dell’attività nei termini prefissati, potranno essere previamente concordate dalle parti.
5. Il corrispettivo dell’opera prestata, sarà corrisposto attraverso il “Contratto di Prestazione Occasionale” (CpO), composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in ___ euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.
6. La misura della retribuzione giornaliera è convenuta tra le parti nella misura di ___ euro;
7. Per le prestazioni complessivamente rese dal Prestatore in favore del Committente nel corso dello stesso anno civile, il compenso è fissato nella misura di euro ___ euro, al di sotto della soglia prevista di 2.500 euro.
8. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno ___ giorni a mezzo ______________.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
Letto, confermato e sottoscritto a ______________, il ___.
Il Committente
______________
Il Prestatore
______________
Chi sono gli utilizzatori di questa modalità di lavoro
A beneficiare del lavoro occasionale di tipo accessorio, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche che occupano fino a otto lavoratori e quelle agricole fino a cinque dipendenti.
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