Green pass e lavoro: facciamo chiarezza!

Green pass e lavoro: facciamo chiarezza

L’auspicata fine dell’emergenza sanitaria passa dalla certificazione verde: il green pass si sta dimostrando un prezioso alleato nella lotta al Covid-19, era dunque necessario varare nuove misure per lo svolgimento delle attività lavorative in presenza. Le misure sono arrivate, e noi siamo qui per parlarne in modo approfondito!

Le misure di cui parliamo sono quelle contenute sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre, dove il Decreto Legge n. 127 rende note le regole per il posto di lavoro, con il titolo “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19”.

In questo articolo vogliamo fare chiarezza su obblighi, controlli, sanzioni, sospensione dal lavoro e green pass lavoratori, e lo facciamo grazie al confronto positivo con P&S, un team di professionisti con esperienza nella Consulenza del Lavoro e delle pratiche d’amministrazione.

Green pass: cos’è e come si ottiene

Da qualche mese a questa parte, è difficile non aver mai sentito parlare di Green pass: forniamo comunque uno specchietto riassuntivo, per rinfrescare la memoria e sciogliere eventuali dubbi sulla certificazione verde.

Il green pass è una certificazione, rilasciata in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Per ottenerla occorre che si verifichino uno dei seguenti presupposti:

  1. vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo prescritto. La validità è di 12 mesi a far data  dal completamento del ciclo vaccinale; 
  2. vaccinazione anti-SARS-CoV-2, limitatamente alla prima dose di vaccino. La validità parte dal  15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 
  3. guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad  infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione; 
  4. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore dall’esecuzione del test.

Quando e per chi sarà obbligatorio

A partire dal 15 ottobre 2021, sarà obbligatorio per i lavoratori dipendenti a prescindere dalla loro posizione, ruolo o mansione, per accedere al luogo di lavoro, anche se l’accesso avvenisse nel rispetto delle misure anticontagio (mascherine, distanziamento e sanificazione delle mani). Tra i lavoratori pertinenti all’obbligo rientrano anche i soggetti  “esterni” che accedono al luogo di lavoro per svolgervi qualsiasi attività di lavoro.

In base alla formulazione del decreto, si ritiene che nell’obbligo rientrino anche i dipendenti/collaboratori di cooperative a cui sono affidati servizi, degli appaltatori, i lavoratori somministrati, i lavoratori autonomi, i soggetti appartenenti agli organi di rilevanza  costituzionale/cariche elettive/di vertice, il personale amministrativo.

Nuovi obblighi in arrivo: per i lavoratori e i datori di lavoro

Un’attività da spuntare nella to do list dei datori di lavoro, in queste settimane, è sicuramente quella di definire i modelli organizzativi per i controlli, anche a campione, sul possesso della certificazione verde e incaricare formalmente i lavoratori addetti a tali controlli. In poche parole: capire come controllare e a chi affidare la responsabilità di farlo. Riteniamo inoltre che i datori di lavoro avranno la possibilità di delegare anche personale esterno al controllo dei green pass.

I lavoratori non devono fare nulla, se non – nel caso in cui qualcuno fosse ancora privo di certificazione verde – accertarsi di ottenerla entro il 15 ottobre, tramite uno dei metodi che abbiamo illustrato poco fa. Chi non ha il green pass può lavorare? A breve sarà richiesto, dunque meglio adeguarsi quanto prima!

Come avverranno i controlli?

I controlli del green pass sul luogo di lavoro saranno da effettuarsi tramite la piattaforma nazionale-DGC dove attraverso l’infrastruttura del Sistema tessera sanitaria i soggetti adibiti al controllo verificano la validità della certificazione verde prima di consentire l’accesso ai luoghi oggetto di  verifica.

Viene inoltre disposto che – quando possibile – i controlli andranno svolti nel momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, precisando che potranno avvenire anche “a campione”. Si tratta di una misura apprezzabile, visto che il controllo quotidiano e rigido delle certificazioni creerebbe non poche disordini in ingresso delle aziende. Mostrare il green pass diventerà un comportamento sul posto di lavoro abituale e auspichiamo che ogni azienda trovi la modalità migliore per far osservare le regole!

Chi controlla il green pass dei lavoratori somministrati?

Se nella tua azienda sono presenti lavoratori in somministrazione, è lecito chiedersi chi si occuperà del controllo del loro green pass. La risposta è più semplice del previsto: a dover vigilare sarà l’azienda utilizzatrice, ovvero l’azienda dove i lavoratori sono in forza.

Se un lavoratore risulta sprovvisto di certificazione verde

La misura che si è scelto di adottare prevede che il lavoratore venga respinto e considerato un assente ingiustificato a cui “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre prossimo, data in cui terminerà – secondo le normi ad oggi vigenti – lo stato di emergenza. Aggiungiamo come chiarimento che l’assenza ingiustificata non comporta conseguenze disciplinari e consente la conservazione del posto di lavoro.

Le sanzioni previste

Illustriamo ora cosa avverrà a coloro che non si adegueranno all’obbligatorietà di controllo e possesso della certificazione verde sul posto di lavoro.

Per i datori di lavoro

  • Mancata verifica o la mancata adozione delle misure: sanzione amministrativa da 400 a 1.000€, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata;
  • Notifica al Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo  dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro per l’accertamento degli illeciti.

Per i lavoratori

  • Accesso al luogo di lavoro senza green pass: sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500€;
  • Conseguenze disciplinari previste dal CCNL;
  • “Assenza ingiustificata”, come abbiamo precedentemente spiegato.

Smart working: cosa potrebbe cambiare?

Il Decreto non fa esplicita menzione agli smartworker, ma risulta evidente come il lavoro agile non possa essere utilizzato come “alternativa” alla presentazione della certificazione verde. Nei periodi in cui i lavoratori che usufruiscono del lavoro agile saranno presenti in ufficio, dovranno esibire il green pass al pari degli altri. Dunque il green pass per lavorare serve, anche in modalità alternata.

Il green pass è obbligatorio per lavorare, e occorre essere molto precisi nei controlli. Hai dubbi sull’applicazione del Decreto e sulle comunicazioni del Ministero del Governo e della Salute? La questione delle certificazioni verdi nei luoghi di lavoro ti preoccupa? Se la risposta è sì, parliamone insieme: ti aiuteremo a identificare la miglior soluzione possibile per controllare i green pass dei tuoi dipendenti!

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