Diritto allo studio lavoratori e lavoratrici: come funziona e quante ore sono previste?

Lavorare e studiare contemporaneamente è una gran bella responsabilità, spesso difficile da conciliare e gestire nel migliore dei modi. Fortunatamente a livello normativo esiste l’opportunità per lavoratori e lavoratrici di proseguire il proprio percorso di formazione senza dover rinunciare a quello professionale. In questo articolo esploreremo come funziona il diritto allo studio nei rapporti di lavoro, analizzando i requisiti e le modalità di fruizione dei permessi studio.

Diritto allo studio: cosa prevede la legge italiana?

La normativa italiana prevede che alcune categorie di lavoratori e lavoratrici abbiano diritto a 150 ore di permesso studio retribuite all’anno. È un diritto regolamentato dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970), un importante passo frutto delle lotte sindacali che si sono svolte proprio in quegli anni.

L’articolo 10, in particolare, recita le seguenti parole: “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.”

E, aggiungiamo: oltre a percepire il loro regolare stipendio, durante il permesso studio lavoratori e lavoratrici continuano a maturare anche ferie e permessi, mensilità aggiuntive e TFR.

L’obiettivo principale della normativa è garantire che i lavoratori e le lavoratrici possano dedicare tempo alla propria formazione, frequentando corsi e sostenendo esami, senza dover rinunciare al proprio stipendio o mettere a rischio il proprio impiego.

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Requisiti per poter usufruire dei permessi studio.

Per poter usufruire dei permessi studio, il o la richiedente deve avere un contratto a tempo indeterminato full time o part time verticale. In alcuni casi è possibile richiedere il permesso anche se si ha un contratto a tempo determinato, ma solo raggiunti i sei mesi di durata continuativa. In poche parole, chi non ha un contratto di lavoro stabile non può beneficiare delle 150 ore di permesso per lo studio.

Lato aziende, è fissato un limite massimo per i permessi per il diritto allo studio, ovvero 150 ore annue individuali concesse al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato. Hanno sì la responsabilità di favorire l’accesso alla formazione per i propri dipendenti, ma possono organizzare i permessi in modo da garantire comunque il corretto funzionamento dell’attività produttiva. Questo significa che potrebbe essere necessario concordare in anticipo le ore di permesso con l’azienda, in modo da evitare disservizi o carenze di personale. Devono inoltre garantire che i permessi siano concessi in modo equo e trasparente, evitando discriminazioni e garantendo pari opportunità a tutti i dipendenti.

Come usufruire del permesso studio?

Le 150 ore di permesso studio possono essere distribuite in base alle esigenze formative del lavoratore e della lavoratrice. Questo significa che i dipendenti possono scegliere di utilizzare le ore di permesso concentrandole nei periodi di esame o quando le lezioni richiedono una maggiore presenza. 

L’importante è che – come anticipato sopra – la modalità di fruizione dei permessi studio sia compatibile con quanto previsto da ogni CCNL e concordata insieme al datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze aziendali e delle necessità formative del dipendente o della dipendente. È importante infatti che entrambe le parti collaborino per trovare soluzioni che permettano di conciliare il diritto allo studio lavoratori con le necessità dell’azienda. 

Sul piano pratico, per usufruire dei permessi studio il lavoratore o la lavoratrice deve fornire una serie di documenti (via mail o tramite lettera scritta) per assicurare che i permessi siano utilizzati correttamente e per gli scopi previsti dalla normativa, ovvero:

  • Indicazione del soggetto erogante la formazione (università, scuola o ente di formazione)
  • Indicazione delle ore e/o giorni di permesso richiesti;
  • Attestato di frequenza che certifichi la partecipazione alle lezioni o agli esami durante l’orario lavorativo​.

Anche se a livello legislativo non è previsto nulla in merito, sarebbe ideale che la richiesta dei permessi sia fatta con un preavviso ragionevole, la cui durata può essere specificata all’interno del regolamento aziendale.

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Diritto allo studio lavoratori e lavoratrici: i benefici per l’azienda.

Le aziende che sostengono ed incoraggiano la formazione dei dipendenti – tramite la concessione di permessi studio – meritano una particolare menzione, perché il personale qualificato è in grado di svolgere le proprie mansioni in modo più efficiente. Inoltre, i dipendenti che scelgono di continuare a formarsi e aggiornarsi portano un valore aggiunto in termini di competenze che permettono all’azienda di crescere e restare competitiva.


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